(Codice della navigazione-art. 343)
                              Art. 343. 
           (Casi di risoluzione di diritto del contratto). 
 
  Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 
  1) in caso di perdita totale  ovvero  di  innavigabilita'  assoluta
della  nave  ovvero  di  innavigabilita'  per  un  periodo  di  tempo
superiore ai sessanta giorni, determinate da  naufragio  o  da  altro
sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda; 
  2) in caso di perdita della nazionalita' della nave; 
  3) in caso di vendita giudiziale della nave; 
  4) in caso di morte dell'arruolato; 
  5) quando l'arruolato, per malattia  o  per  lesioni,  deve  essere
sbarcato o non puo' riassumere il suo posto  a  bordo  alla  partenza
della nave da un porto di approdo; 
  6) quando  l'arruolato  e'  fatto  prigioniero  a  bordo  o  mentre
partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della
nave; 
  7) in caso di  cancellazione  dalle  matricole,  di  sospensione  o
interdizione dai titoli professionali o dalla  professione  marittima
dell'arruolato; 
  8) in caso di revoca da  parte  dell'esercente  la  potesta'  o  la
tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole  del  minore  di
anni diciotto; 
  9)   quando   l'arruolato   deve   essere   sbarcato   per   ordine
dell'autorita'; 
  10)  quando  l'arruolato  fuori  dei  casi  previsti   nei   numeri
precedenti,  non  assume  il  proprio  posto  a  bordo,  nel  termine
stabilito, prima della partenza della nave dal porto di  arruolamento
o da un porto di approdo.