(Codice della navigazione-art. 344)
                              Art. 344. 
                (Presunzione di perdita della nave). 
 
  Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita,
il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli
eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.