Art. 346.
(Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento).
L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato,
puo' ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso
contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero
commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza
giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza
sanitaria alla quale egli ha diritto.
In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa
dell'armatore.