(Codice della navigazione-art. 346)
                              Art. 346. 
          (Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento). 
 
  L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato,
puo' ordinare lo sbarco  immediato,  se  il  comandante  ha  commesso
contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali  abusi  fossero
commessi  da  altre  persone,  ovvero  non  gli  ha  fornito,   senza
giustificato motivo, i viveri  nella  misura  dovuta  o  l'assistenza
sanitaria alla quale egli ha diritto. 
 
  In questo  caso,  il  contratto  si  considera  risolto  per  colpa
dell'armatore.