Art. 347.
(Cambiamento dell'armatore).
Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di
cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al
precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di
arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono
chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un
porto nazionale.