(Codice della navigazione-art. 347)
                              Art. 347. 
                    (Cambiamento dell'armatore). 
 
  Salvo il  caso  previsto  nell'articolo  343,  n.  2,  in  caso  di
cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo  armatore  succede  al
precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti  di
arruolamento  dei  componenti  dell'equipaggio,  ma  questi   possono
chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo  della  nave  in  un
porto nazionale.