(Codice della navigazione-art. 348)
                              Art. 348. 
  (Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto). 
 
  Nei casi previsti negli articoli 340 a 343,  n.  8;  345,  347,  il
contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano  compiute
le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale
l'arruolato deve essere sbarcato. 
 
  Nel  caso  previsto  nell'articolo  343,  n.  3,  il  contratto  di
arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza  con  la  quale,  a
norma dell'articolo 655, e' disposta la vendita  all'incanto;  ovvero
in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con  il
quale e' disposta la vendita della nave. 
 
  Nel caso previsto nell'articolo  344,  il  contratto  si  considera
risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.