Art. 349.
(Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del
contratto).
In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione e' stabilita a tempo, questa e' dovuta
all'arruolato fino al giorno della risoluzione;
2) se la retribuzione e' stabilita a viaggio o in forma di
partecipazione al profitto o al nolo, e' dovuta all'arruolato la
parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo
garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato,
in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento
della stipulazione del contratto.
Se la retribuzione e' stabilita in forma di partecipazione al
profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una
delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche'
negli articoli 345, 346, e' dovuta l'intera quota spettante
all'arruolato in base al contratto.