(Codice della navigazione-art. 349)
                              Art. 349. 
(Retribuzioni spettanti all'arruolato  in  caso  di  risoluzione  del
                             contratto). 
 
  In ogni caso di risoluzione del contratto: 
  1) se la retribuzione  e'  stabilita  a  tempo,  questa  e'  dovuta
all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 
  2) se la  retribuzione  e'  stabilita  a  viaggio  o  in  forma  di
partecipazione al profitto o al  nolo,  e'  dovuta  all'arruolato  la
parte della somma convenuta o la  parte  della  quota  o  del  minimo
garantito spettanti, commisurata alla durata del  servizio  prestato,
in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile  al  momento
della stipulazione del contratto. 
 
  Se la retribuzione e'  stabilita  in  forma  di  partecipazione  al
profitto o al nolo, in caso di  risoluzione  del  contratto  per  una
delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6,  nonche'
negli  articoli  345,  346,  e'  dovuta  l'intera   quota   spettante
all'arruolato in base al contratto.