(Codice della navigazione-art. 350)
                              Art. 350. 
(Mantenimento a  bordo  dopo  la  cessazione  o  la  risoluzione  del
                             contratto). 
 
  I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad  essere  mantenuti  a
bordo anche dopo la cessazione o  la  risoluzione  del  contratto  di
arruolamento, finche' siano interamente soddisfatti delle somme  loro
dovute in dipendenza del contratto stesso. 
 
  In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati,  per
tutto il tempo durante il quale  restano  a  bordo,  la  retribuzione
stabilita dal contratto. 
 
  Il comandante puo' ottenere dall'autorita'  marittima  o  consolare
l'autorizzazione allo sbarco  dell'arruolato,  pagando  a  questo  la
somma non  contestata  ed  eseguendo,  per  la  parte  rimanente,  un
deposito cauzionale presso l'autorita' stessa, nella misura e con  le
modalita' da questa determinate.