Art. 350.
(Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del
contratto).
I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a
bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di
arruolamento, finche' siano interamente soddisfatti delle somme loro
dovute in dipendenza del contratto stesso.
In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per
tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione
stabilita dal contratto.
Il comandante puo' ottenere dall'autorita' marittima o consolare
l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la
somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un
deposito cauzionale presso l'autorita' stessa, nella misura e con le
modalita' da questa determinate.