(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 383)
                              Art. 383. 
              (Rilascio di carte provvisorie di bordo) 

 
  Nel caso  di  perdita  o  di  distruzione  delle  carte  di  bordo,
l'autorita' marittima mercantile o quella consolare  redige  processo
verbale della  denuncia  del  comandante  della  nave,  procede  alle
indagini sulle cause  e  sulle  circostanze  della  perdita  o  della
distruzione  e  trasmette  gli  atti  relativi  all'ufficio  che   ha
rilasciato le carte stesse. 
  Le carte provvisorie di  bordo  rilasciate  in  sostituzione  delle
carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o
certificati  esistenti  a  bordo  e,  se  necessario,   in   base   a
dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone
dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.