(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 384)
                              Art. 384. 
      (Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri) 

 
  I  passeggeri,  all'atto   dell'imbarco,   devono   consegnare   al
comandante della nave, che provvede  a  custodirli  fino  al  momento
dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso. 
  Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti  di  coloro  che  le
detengono a causa del loro ufficio o servizio  e'  ammesso  solo  per
gravi ed accertate ragioni da indicarsi  con  apposita  dichiarazione
all'atto del ritiro.