Art. 385. (Imbarco di merci vietate e pericolose) Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorita' marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. Il comandante del porto da' avviso all'autorita' doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della localita' dove esse sono custodite.