(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 385)
                              Art. 385. 
               (Imbarco di merci vietate e pericolose) 

 
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma  dell'articolo  194
del  codice,  il  comandante  deve  compilare  processo  verbale  dei
provvedimenti adottati,  dai  consegnarsi  alla  autorita'  marittima
mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. 
  Il comandante del porto da'  avviso  all'autorita'  doganale  delle
merci sbarcate con  l'indicazione  della  localita'  dove  esse  sono
custodite.