Art. 144. L'obbligo della denuncia della distomatosi e' limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica - possono organizzare la lotta contro detta infestazione. In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti: a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti; b) trattamenti disinfestanti degli animali; c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti infetti su pascoli di uso pubblico; d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire la distruzione degli ospiti intermedi del parassita; e) divieto di spargere sui terreni letame prodotto da animali infestati se non opportunamente trattato.