(Regolamento di polizia veterinaria- art. 144)
                              Art. 144. 
 
 
  L'obbligo della denuncia della distomatosi e' limitato ai  casi  di
infestazione a carattere enzootico. 
  Nelle  province  nelle  quali  la   distomatosi   assume   notevole
diffusione i prefetti - previa autorizzazione  dell'Alto  Commissario
per l'igiene e la sanita' pubblica -  possono  organizzare  la  lotta
contro detta infestazione. 
  In tali casi devono disporsi, in  tutto  o  in  parte,  i  seguenti
provvedimenti: 
    a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti; 
    b) trattamenti disinfestanti degli animali; 
    c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti  infetti  su
pascoli di uso pubblico; 
    d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire  la
distruzione degli ospiti intermedi del parassita; 
    e) divieto di spargere sui terreni  letame  prodotto  da  animali
infestati se non opportunamente trattato.