(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 192)
                 Art. 192. (Art. 78 del Testo Unico) 
                     LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE 

 
  La luce di posizione anteriore, di  cui  debbono  essere  muniti  i
ciclomotori, i motoveicoli, gli  autoveicoli  e  i  filoveicoli  deve
rispondere alle seguenti prescrizioni: 
    a) deve essere fornita  da  una  o  piu'  lampade  elettriche  ad
incandescenza e puo' essere incorporata mutuamente con il  proiettore
anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore  o  con  il
fendinebbia. Quando non e' possibile accertare dal posto di guida  se
gli apparecchi sono accesi, e' necessaria sul cruscotto, una  lampada
di controllo di colore verde; 
    b) il numero degli apparecchi e' fissato in uno per i motocicli e
i ciclomotori e in due per tutti gli altri veicoli; 
    c)  la  posizione  deve  essere  simmetrica  (esclusi  i  veicoli
asimmetrici)  e  tale  comunque  che  non  vi   sia   ostacolo   alla
propagazione   della   luce   tra   un   apparecchio    e    l'occhio
dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri  ortogonali
i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale,  passano  per  il
centro della superficie illuminante le cui  sezioni  risultano  dagli
angoli indicati nella fig. 166; 
    d) l'altezza dal suolo deve essere compresa tra un minimo di 0,40
m. e un massimo di 1,20 m.; quando vi sono due  apparecchi,  entrambi
debbono essere  alla  stessa  altezza  ad  esclusione  del  caso  dei
motoveicoli a tre ruote asimmetrici; 
    e) quando vi sono due apparecchi la distanza  in  larghezza  deve
essere tale che ogni apparecchio si trovi il piu' vicino possibile al
limite laterale esterno della sagoma del veicolo  e  comunque  a  non
piu' di 0,30 m. da detto  limite;  inoltre  la  distanza  tra  i  due
apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri, salvo il caso  dei
motoveicoli a due ruote posteriori nel quale essa puo' ridursi a 0,50
m.; 
    f) l'orientamento deve essere verso l'avanti e  tale  che  l'asse
ottico  sia  orizzontale  e  parallelo  al  piano  longitudinale   di
simmetria del veicolo; 
    g) l'intensita', della luce emessa deve  raggiungere  i  seguenti
valori minimi entro i campi sotto indicati: 
      -  1,5  candele  nel  campo  ±  5°  in  verticale  e  ±  5°  in
orizzontale; 
      - 1,0 candela  nel  campo  ±  10°  in  verticale  e  ±  10°  in
orizzontale; 
      - 0,5 candele  nel  campo  ±  15°  in  verticale  e  ±  45°  in
orizzontale. 
  In nessuna direzione l'intensita' deve superare  il  valore  di  50
candele e comunque non deve essere abbagliante.