(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 195)
                 Art. 195. (Art. 78 del Testo Unico) 
                          LUCE DELLA TARGA 

 
  La luce della targa posteriore di riconoscimento,  deve  rispondere
alle seguenti prescrizioni: 
    a) deve essere fornita da uno o piu' apparecchi muniti di lampade
elettriche ad incandescenza; puo' essere combinata  con  la  luce  di
posizione posteriore, anche se questa e' incorporata  mutuamente  con
l'indicatore d'arresto. 
  L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore  della
luce di posizione posteriore; 
    b) la posizione deve essere tale da illuminare la  targa  secondo
le modalita' di cui alla lettera  c)  e  comunque  non  deve  esservi
ostacolo alla propagazione della luce tra un  qualsiasi  punto  della
targa e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune  a  due
diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale costituito da due  piani
passanti per i bordi orizzontali della  targa  e  l'altro  a  spigolo
verticale costituito da due piani  passanti  per  i  bordi  verticali
della targa, e formanti gli angoli indicati nella fig. 169; 
    c) la brillanza di ciascuno dei nove punti della  targa  indicati
nella fig. 170 non deve  essere  inferiore  a  5  APOSTILB  e  per  i
motoveicoli a 2,5 APOSTILB. Il rapporto tra la  brillanza  massima  e
quella minima non deve essere superiore a 30; per  valore  minimo  si
intende la media tra i due valori misurati e per  valore  massimo  la
media tra i due valori piu' alti. 
  La massima brillanza  non  deve  superare  in  alcun  punto  i  300
APOSTILB. Per la misura deve essere impiegata  una  targa  di  colore
bianco opaco; 
    d) l'apparecchio  deve  essere  realizzato  in  modo  da  evitare
qualunque proiezione diretta di luce verso l'indietro; 
    e) l'illuminazione deve essere tale da rendere leggibile la targa
a una distanza non minore di 20 m.