Art. 199. (Art. 78 del Testo Unico) PROIETTORE FENDINEBBIA Il proiettore fendinebbia, di cui possono essere muniti i motoveicoli, gli autoveicoli e i filoveicoli deve rispondere alle prescrizioni seguenti: a) il dispositivo puo' essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore. Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori; b) il numero e' fissato in uno per i veicoli sui quali e' installato un solo "proiettore" e in due, dello stesso tipo, sui veicoli sui quali sono installati due "proiettori"; c) il dispositivo deve essere applicato nella parte anteriore del veicolo e, ove c'e' ne sia uno solo, sul piano longitudinale di simmetria; qualora ve ne siano due, in posizione simmetrica. Gli apparecchi debbono essere applicati in modo da non cambiare la loro posizione per pressioni, spinte o vibrazioni. Ad eccezione dei motoveicoli ad una ruota anteriore non e' ammesso l'uso di fendinebbia il cui orientamento sia comandato dal meccanismo di sterzo; d) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro un minimo di 0,250 m. e un massimo tale che il fendinebbia non risulti piu' alto dei proiettori anabbaglianti installati sul veicolo; e) quando vi sono due fendinebbia, ciascuno deve trovarsi a non piu' di 0,40 m. dal limite laterale esterno della sagoma; se il fendinebbia e' incorporato mutuamente con la luce di posizione e con l'indicatore di direzione anteriore, questa distanza deve essere non superiore a 0,30 m. La distanza tra i due fendinebbia non deve essere inferiore a 0,60 m.; f) l'orientamento deve essere verso l'avanti. Il centro della "macchia di luce" emessa deve trovarsi sul suolo davanti al veicolo a distanza non superiore a 20 m. La distribuzione della luce in orizzontale deve essere simmetrica rispetto ad un piano passante per il centro della superficie luminosa dell'apparecchio, e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo; g) la visibilita' geometrica deve essere tale che non vi sia ostacolo alla propagazione della luce tra un apparecchio e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno verticale e l'altro orizzontale, passano per il centro della superficie illuminante le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella fig. 175; h) il fendinebbia orientato come indicato nella lettera f) deve dare, su un piano verticale normale all'asse del veicolo e posto a 25 metri avanti a questo, un illuminamento non superiore a 1 lux su tutti i punti aventi quota non interiore a quella del centro del fendinebbia stesso. La misura deve essere effettuata alla tensione di prova e con la particolare lampada prevista per l'apparecchio, la quale comunque non deve essere di potenza superiore a 70 Watt; i) il colore della luce emessa puo' essere bianco, giallo e arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilita' di confusione con il rosso.