(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 204)
                 Art. 204. (Art. 78 del Testo Unico) 
                        CATADIOTTRO ARANCIONE 

 
  Il  catadiottro  arancione  e'  il  dispositivo  a  luce   riflessa
arancione di cui debbono essere muniti lateralmente i rimorchi; dello
stesso  dispositivo  debbono  essere  muniti  gli  autoveicoli  e   i
filoveicoli aventi lunghezza uguale o superiore a 7 m. Il dispositivo
deve rispondere alle seguenti prescrizioni: 
    a) ogni  apparecchio,  oltre  agli  estremi  dell'approvazione  a
quelli atti ad individuare il fabbricante, deve portare  stampigliata
in maniera visibile l'indicazione  della  "classe"  e,  qualora  agli
effetti dell'orientamento sia prescritta una determinata posizione di
montaggio, la dicitura "alto" o equivalente I catadiottri sono di due
classi: 
      - i catadiottri di classe I  sono  obbligatori  per  i  veicoli
aventi larghezza superiore a 2 m.; 
      - i catadiottri  di  II  classe  possono  essere  impiegati  in
sostituzione  dei  precedenti  sui  veicoli  aventi   larghezza   non
superiore a 2 m.; 
    b) i catadiottri possono avere forma  qualsiasi,  esclusa  quella
triangolare, sempre che essa possa iscriversi in un rettangolo in cui
le lunghezze dei due lati  siano  in  rapporto  non  superiore  a  2.
Inoltre il rapporto tra l'area di dette  rettangolo  e  quella  della
superficie catadiottrica non deve essere superiore a 2; 
    c) per i catadiottri di classe I la  superficie  utile  non  deve
essere inferiore a 20 cmq.; per quelli di  classe  II  la  superficie
utile non deve essere inferiore a 10 cmq.; 
    d) il numero e' fissato in due; 
    e)  la  posizione  deve  essere  simmetrica  rispetto  al   piano
verticale longitudinale di simmetria del veicolo e tale da soddisfare
le condizioni di visibilita' geometrica. 
  Ciascun apparecchio deve essere applicato su un lato  del  veicolo,
entro il terzo medio della lunghezza. Per i rimorchi nella lunghezza,
non viene considerato il timone; 
    f) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro  un  minimo  di
0.40 m. e un massimo di 1.20 m.; 
    g)  gli  apparecchi  possono  essere  applicati  verso  l'interno
rispetto al limite  laterale  esterno  della  sagoma,  purche'  siano
rispettate le condizioni di visibilita' geometrica; 
    h) l'orientamento deve essere verso l'esterno del veicolo. 
  Inoltre  l'asse  di  riferimento  del   catadiottro   deve   essere
orizzontale e normale al piano verticale longitudinale  di  simmetria
del veicolo; 
    i) la visibilita' geometrica deve essere  tale  che  non  vi  sia
ostacolo alla propagazione della luce tra  l'apparecchio  e  l'occhio
dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri  ortogonali
i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale,  passano  per  il
centro della superficie illuminante e le cui sezioni risultano  dagli
angoli indicati nella figura 180; 
    l) le  caratteristiche  fotometriche  debbono  avere  valori  non
inferiori a 2 volte quello dei catadriotti rossi di cui all'art. 201; 
    m) il catadriotto, illuminato con luce  bianca,  deve  riflettere
luce arancione.