(Regolamento-art. 301)
 
                              Art. 301. 
 
  I crediti dello Stato per residui  di  entrate  che  non  si  siano
potuti riscuotere entro un anno dalla  data  del  loro  accertamento,
debbono venir classificati in crediti: 
 
    a) la cui riscossione, quantunque  ritardata,  puo'  considerarsi
certa; 
 
    b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione al pagamento; 
 
    c) incerti perche' giudiziariamente controversi; 
 
    d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione; 
 
    e) riconosciuti assolutamente inesigibili. 
 
  I crediti indicati alle lettere a)  b)  c)  continuano  a  figurare
nella contabilita' degli uffici incaricati della loro riscossione,  e
sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti. 
 
  I crediti indicati alla lettera  d),  che  malgrado  l'impiego  dei
mezzi  amministrativi  o  giudiziari  stabiliti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme
di cui al seguente articolo 302, dalle contabilita' ove si trovano in
quelle dell'Amministrazione del demanio, affinche' questa ne curi  la
riscossione per mezzo dei propri agenti. 
 
  I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli
uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite  nei  successivi
articoli 303 e 304. 
 
  Nei rendiconti generali consuntivi i crediti di dubbia e  difficile
esazione,  di  cui  alla  lettera  d),  passati   all'Amministrazione
demaniale, saranno in complesso calcolati per  la  parte  su  cui,  a
giudizio dell'Amministrazione, si puo' fare assegnamento  secondo  le
speciali condizioni di essi e le probabilita' della loro riscossione.