Art. 301. I crediti dello Stato per residui di entrate che non si siano potuti riscuotere entro un anno dalla data del loro accertamento, debbono venir classificati in crediti: a) la cui riscossione, quantunque ritardata, puo' considerarsi certa; b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione al pagamento; c) incerti perche' giudiziariamente controversi; d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione; e) riconosciuti assolutamente inesigibili. I crediti indicati alle lettere a) b) c) continuano a figurare nella contabilita' degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti. I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente articolo 302, dalle contabilita' ove si trovano in quelle dell'Amministrazione del demanio, affinche' questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti. I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi articoli 303 e 304. Nei rendiconti generali consuntivi i crediti di dubbia e difficile esazione, di cui alla lettera d), passati all'Amministrazione demaniale, saranno in complesso calcolati per la parte su cui, a giudizio dell'Amministrazione, si puo' fare assegnamento secondo le speciali condizioni di essi e le probabilita' della loro riscossione.