Art. 302. Il trasporto dei crediti all'Amministrazione demaniale dalle contabilita' delle altre Amministrazioni centrali di cui al precedente articolo 301, si compie mediante elenchi che in doppio originale queste ultime trasmettono all'Amministrazione demaniale. Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni eseguite per la riscossione di essi comprovate dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi. La Direzione generale del demanio verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli agenti che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi registri. Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi il certificato che le partite sono state date in carico agli agenti della propria Amministrazione, e lo trasmette col certificato all'Amministrazione centrale da cui l' e' pervenuto. Sulla base di tale certificato le singole amministrazioni fanno eliminare dalle scritture dei propri agenti le partite passate all'Amministrazione demaniale, e dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico nei conti giudiziali degli agenti medesimi, all'appoggio del certificato che dev'esservi unito a corredo. In caso di disaccordo tra l'Amministrazione nei registri della quale trovasi iscritto il credito, e la Direzione generale del demanio che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il ministro del tesoro.