(Regolamento-art. 302)
 
                              Art. 302. 
 
  Il  trasporto  dei  crediti  all'Amministrazione  demaniale   dalle
contabilita'  delle  altre  Amministrazioni  centrali   di   cui   al
precedente articolo 301, si compie mediante  elenchi  che  in  doppio
originale queste ultime trasmettono all'Amministrazione demaniale. 
 
  Tali elenchi debbono indicare  i  crediti  da  trasportarsi,  e  le
operazioni  eseguite  per  la  riscossione  di  essi  comprovate  dai
documenti da unirsi agli elenchi medesimi. 
 
  La Direzione generale del  demanio  verificati  tali  elenchi,  ove
nulla trovi da  osservare,  trasmette  il  carico  delle  partite  da
riscuotersi  colle  necessarie  notizie  agli  agenti  che  da   essa
dipendono per la iscrizione nei rispettivi registri. 
 
  Indi appone a piedi di un esemplare degli  elenchi  il  certificato
che le partite sono state date in carico agli  agenti  della  propria
Amministrazione, e lo trasmette col  certificato  all'Amministrazione
centrale da cui l' e' pervenuto. 
 
  Sulla base di tale certificato  le  singole  amministrazioni  fanno
eliminare dalle  scritture  dei  propri  agenti  le  partite  passate
all'Amministrazione demaniale, e dispongono  che  le  partite  stesse
vengano pure portate a scarico  nei  conti  giudiziali  degli  agenti
medesimi,  all'appoggio  del  certificato  che  dev'esservi  unito  a
corredo. 
 
  In caso di disaccordo  tra  l'Amministrazione  nei  registri  della
quale trovasi iscritto  il  credito,  e  la  Direzione  generale  del
demanio che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il ministro
del tesoro.