Art. 303. Per l'annullamento dei crediti di cui e' cenno nell'ultimo alinea del precedente articolo 301, e' delegata agl'intendenti di finanza la facolta' di ordinarlo pe' crediti non eccedenti la somma di lire 500, previo il conforme voto del regio avvocato erariale, con decreti da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. Pei crediti superiori a lire 500 e sino a lire 8,000, l'annullamento segue per decreti emanati dal ministro del tesoro in seguito di documentate proposte dalle varie Amministrazioni centrali, e del conforme avviso della regia Avvocatura erariale. Pei crediti superiori a lire 8,000 il decreto di annullamento del ministro del Tesoro, oltre che dalle giustificate proposte delle Amministrazioni centrali e dal parere della regia Avvocatura erariale, deve essere preceduto dal conforme voto del Consiglio di Stato. I decreti del ministro del tesoro indicati nei due precedenti capiversi sono anch'essi sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.