(Regolamento-art. 303)
 
                              Art. 303. 
 
  Per l'annullamento dei crediti di cui e' cenno  nell'ultimo  alinea
del precedente articolo 301, e' delegata agl'intendenti di finanza la
facolta' di ordinarlo pe' crediti non eccedenti la somma di lire 500,
previo il conforme voto del regio avvocato erariale, con  decreti  da
sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. 
 
  Pei  crediti  superiori  a  lire  500  e   sino   a   lire   8,000,
l'annullamento segue per decreti emanati dal ministro del  tesoro  in
seguito di documentate proposte dalle varie Amministrazioni centrali,
e del conforme avviso della regia Avvocatura erariale. 
 
  Pei crediti superiori a lire 8,000 il decreto di  annullamento  del
ministro del Tesoro, oltre  che  dalle  giustificate  proposte  delle
Amministrazioni  centrali  e  dal  parere  della   regia   Avvocatura
erariale, deve essere preceduto dal conforme voto  del  Consiglio  di
Stato. 
 
  I decreti del ministro  del  tesoro  indicati  nei  due  precedenti
capiversi sono anch'essi sottoposti alla  registrazione  della  Corte
dei conti.