(Regolamento-art. 305)
 
                              Art. 305. 
 
  Per la  eliminazione  totale  o  parziale  dai  registri  ove  sono
inscritti, di quei crediti che vengono riconosciuti  in  tutto  o  in
parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o  perche'
indebitamente  o  erroneamente  liquidati,  provvedono   le   singole
Amministrazioni con atti  da  unirsi  poi  ai  conti  giudiziali  dei
contabili.