Art. 305. Per la eliminazione totale o parziale dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole Amministrazioni con atti da unirsi poi ai conti giudiziali dei contabili.