(Testo unico imposte sui redditi-art. 226)
                              ART. 226 
Disposizioni per il  rientro  in  Italia  di  docenti  e  ricercatori
                        residenti all'estero 
(articolo 44, commi 1, 2, 3, 3-ter, 3-quater, decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58; articolo 8-bis, comma 2, decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
                            2017, n. 172) 
 
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione  del
reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta  per  cento  degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in  possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non  occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici  o  privati  o
universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza
fiscale nel territorio dello Stato. 
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non  concorrono  alla  formazione
del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal
primo gennaio 2011, nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia. 
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  nel  periodo
d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai
sensi dell'articolo 2 nel territorio dello Stato e nei sette  periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga  la  residenza  fiscale  in
Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a
carico,  anche  in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di  docenti  e
ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al  trasferimento  in
Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  o  nei  dodici  mesi
precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare   puo'   essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i  docenti  e
ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo  2,  nel  territorio  dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo  2,  nel  territorio  dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
5. I docenti o ricercatori italiani non iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i
quali siano  stati  notificati  atti  impositivi  ancora  impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ai  docenti  e  ricercatori
italiani non iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia  entro  il  31
dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo
nel testo vigente al 31  dicembre  2018,  purche'  abbiano  avuto  la
residenza in un altro Stato ai sensi di  una  convenzione  contro  le
doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate
in adempimento spontaneo. 
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai  soggetti
che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo  2  a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data
del 1° maggio 2019. 
7. I docenti o ricercatori, che  siano  stati  iscritti  all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero o che siano  cittadini  di  Stati
membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito  in  Italia  la
residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31  dicembre  2019
risultano beneficiari  del  regime  previsto  dal  presente  articolo
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
4, previo versamento di: 
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia  oggetto  dell'agevolazione  di
cui al presente articolo, relativi al periodo d'imposta precedente  a
quello  di  esercizio  dell'opzione,  se  il  soggetto   al   momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne,  anche  in
affido preadottivo, o e' diventato proprietario di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento  in  Italia   o   nei   dodici   mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'; 
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente  e
di lavoro autonomo prodotti in Italia  oggetto  dell'agevolazione  di
cui al presente articolo relativi al periodo d'imposta  precedente  a
quello  di  esercizio  dell'opzione,  se  il  soggetto   al   momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni,  anche  in
affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,  anche
in comproprieta'. 
8.  Le  modalita'  di  esercizio  dell'opzione  sono   definite   con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate. 
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5  e  all'articolo  16  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  147  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831
della Commissione, del 13 dicembre  2023,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE)  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e  del  regolamento  (UE)
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura.