ART. 226
Disposizioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
residenti all'estero
(articolo 44, commi 1, 2, 3, 3-ter, 3-quater, decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58; articolo 8-bis, comma 2, decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del
reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza
fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal
primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai
sensi dell'articolo 2 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a
carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e
ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i docenti e
ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel territorio dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel territorio dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
5. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i
quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori
italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31
dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo
nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le
doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate
in adempimento spontaneo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai soggetti
che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
del 1° maggio 2019.
7. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la
residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019
risultano beneficiari del regime previsto dal presente articolo
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di
cui al presente articolo, relativi al periodo d'imposta precedente a
quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di
cui al presente articolo relativi al periodo d'imposta precedente a
quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in
affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche
in comproprieta'.
8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e all'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831
della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.