(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 129)
                              Art. 129 
 
 
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
          per le elezioni comunali, provinciali e regionali 
 
    1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio  per  le
elezioni comunali, provinciali e regionali  concernenti  l'esclusione
di  liste  o  candidati  possono  essere  immediatamente   impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle  liste  e  dei  gruppi  di
candidati esclusi,  innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente, nel termine di  tre  giorni  dalla  pubblicazione,  anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se  prevista,  degli
atti impugnati. 
    2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di  cui
al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del  procedimento
elettorale, unitamente all'atto di  proclamazione  degli  eletti,  ai
sensi del Capo III del presente Titolo. 
    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi  previsto,  deve
essere, a pena di decadenza: 
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,
esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla
Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno
stesso della predetta affissione; 
    b) depositato presso  la  segreteria  del  tribunale  adito,  che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
    4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  il
numero  di  fax  da  valere  per  ogni  eventuale   comunicazione   e
notificazione. 
    5. L'udienza di discussione si  celebra,  senza  possibilita'  di
rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine  di  tre
giorni dal deposito del ricorso,  senza  avvisi.  Alla  notifica  del
ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il  ricorso
principale. 
    6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con  sentenza  in
forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.  La  relativa
motivazione  puo'  consistere  anche  in  un  mero   richiamo   delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice  ha
inteso accogliere e fare proprie. 
    7. La sentenza non appellata e' comunicata  senza  indugio  dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 
    8. Il ricorso  di  appello,  nel  termine  di  due  giorni  dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: 
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,
esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla
Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno
stesso  della  predetta  affissione;  per  le  parti  costituite  nel
giudizio  di  primo  grado  la  trasmissione   si   effettua   presso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  il  numero  di  fax
indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4; 
    b)  depositato  in  copia  presso  il  tribunale   amministrativo
regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede
ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; 
    c) depositato presso la segreteria del Consiglio  di  Stato,  che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
    9. Nel giudizio di  appello  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo. 
    10.  Nei  giudizi  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.