(CODICE CIVILE-art. 250)
                              Art. 250. 
 
                          (Riconoscimento). 
 
  Il figlio naturale puo' essere riconosciuto dal padre e dalla madre
tanto congiuntamente quanto separatamente. 
 
  Il riconoscimento non puo'  essere  fatto  dal  padre  che  non  ha
raggiunto i diciotto anni e  dalla  madre  che  non  ha  raggiunto  i
quattordici  anni,  a  meno  che  avvenga  in  occasione   del   loro
matrimonio.