(CODICE CIVILE-art. 251)
                              Art. 251. 
 
                (Riconoscimento di figli incestuosi). 
 
  I figli nati  da  persone,  tra  le  quali  esiste  un  vincolo  di
parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito  o  in
linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo  di  affinita'
in linea retta, non possono essere riconosciuti  dai  loro  genitori,
salvo che questi al tempo del  concepimento  ignorassero  il  vincolo
esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona
fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.