(CODICE CIVILE-art. 252)
                              Art. 252. 
 
                (Riconoscimento di figli adulterini). 
 
  I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che  al
tempo del concepimento non era unito in matrimonio. 
 
  Possono essere riconosciuti anche dal genitore  che  al  tempo  del
concepimento era unito  in  matrimonio,  qualora  il  matrimonio  sia
sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge. 
 
  Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli legittimi  o
legittimati o loro discendenti legittimi, il  riconoscimento  non  ha
effetto se non dal giorno in cui e' ammesso con decreto reale, previo
parere del consiglio di Stato.  Il  riconoscimento  non  puo'  essere
ammesso se i figli legittimi o legittimati  non  hanno  raggiunto  la
maggiore eta' e se non sono stati sentiti. 
 
  Se il genitore muore dopo la  presentazione  dell'istanza  e  prima
dell'emanazione del decreto, gli effetti  di  questo  risalgono  alla
data della morte. Se il riconoscimento e' contenuto in un testamento,
l'istanza per la concessione del decreto puo' essere fatta dal figlio
o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione
del testamento.