Art. 252.
(Riconoscimento di figli adulterini).
I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al
tempo del concepimento non era unito in matrimonio.
Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del
concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia
sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge.
Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli legittimi o
legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha
effetto se non dal giorno in cui e' ammesso con decreto reale, previo
parere del consiglio di Stato. Il riconoscimento non puo' essere
ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la
maggiore eta' e se non sono stati sentiti.
Se il genitore muore dopo la presentazione dell'istanza e prima
dell'emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla
data della morte. Se il riconoscimento e' contenuto in un testamento,
l'istanza per la concessione del decreto puo' essere fatta dal figlio
o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione
del testamento.