(CODICE CIVILE-art. 253)
                              Art. 253. 
 
(Inammissibilita' di riconoscimento in  contrasto  con  lo  stato  di
                         figlio legittimo). 
 
  In nessun caso e' ammesso un riconoscimento  in  contrasto  con  lo
stato di figlio legittimo in cui la persona si trova.