(CODICE CIVILE-art. 254)
                              Art. 254. 
 
                     (Forma del riconoscimento). 
 
  Il  riconoscimento  del  figlio  naturale  e'  fatto  nell'atto  di
nascita,  oppure  con  un'apposita  dichiarazione,  posteriore   alla
nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato  civile
o davanti al giudice  tutelare,  o  in  un  atto  pubblico  o  in  un
testamento, qualunque sia la forma di questo. 
 
  La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata  alla
corte d'appello o la dichiarazione  della  volonta'  di  legittimarlo
espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento  importa
riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.