(CODICE CIVILE-art. 256)
                              Art. 256. 
 
                (Irrevocabilita' del riconoscimento). 
 
  Il  riconoscimento  e'  irrevocabile.  Se  e'   contenuto   in   un
testamento, ha effetto dal tempo della morte del testatore, anche  se
il testamento e' stato revocato. 
 
  Nell'ipotesi  preveduta  dal  secondo  comma   dell'art.   252   il
riconoscimento contenuto in un  testamento  ha  effetto  solo  se  lo
scioglimento del matrimonio era gia' avvenuto nel  tempo  in  cui  il
testamento fu fatto.