Art. 258. (Effetti del riconoscimento). Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila. Le indicazioni devono essere cancellate.