(CODICE CIVILE-art. 258)
                              Art. 258. 
 
                    (Effetti del riconoscimento). 
 
  Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori
da cui fu fatto. 
 
  L'atto  di  riconoscimento  di  uno  solo  dei  genitori  non  puo'
contenere   indicazioni   relative   all'altro    genitore.    Queste
indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. 
 
  Il pubblico ufficiale che  le  riceve  e  l'ufficiale  dello  stato
civile che le riproduce sui registri dello stato civile  sono  puniti
con l'ammenda da lire cinquecento  a  lire  duemila.  Le  indicazioni
devono essere cancellate.