(CODICE CIVILE-art. 259)
                              Art. 259. 
 
      (Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale). 
 
  Il figlio naturale di uno  dei  coniugi,  riconosciuto  durante  il
matrimonio, non puo' essere introdotto nella casa  coniugale  se  non
col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia gia' dato  il
suo assenso al riconoscimento.