Art. 260. (Poteri dei genitori). Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potesta', tranne l'usufrutto legale. Se il riconoscimento e' fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potesta', e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre. Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale puo' attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potesta'; puo' altresi' limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.