(CODICE CIVILE-art. 260)
                              Art. 260. 
 
                       (Poteri dei genitori). 
 
  Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale  ha  rispetto  a
lui i diritti derivanti dalla  patria  potesta',  tranne  l'usufrutto
legale. 
 
  Se il riconoscimento e' fatto dai due  genitori,  congiuntamente  o
separatamente,  i  diritti  derivanti  dalla  patria  potesta'   sono
esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o  di
altro impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti
derivanti dalla patria potesta', e nel  caso  di  decadenza  da  tali
diritti secondo le norme  del  titolo  IX  di  questo  libro,  questi
diritti sono esercitati dalla madre. 
 
  Se l'interesse del figlio lo esige, il  tribunale  puo'  attribuire
alla madre, invece che al padre, l'esercizio  dei  diritti  derivanti
dalla patria potesta'; puo' altresi' limitare l'esercizio  di  questi
diritti, ovvero escludere dall'esercizio  di  essi,  in  casi  gravi,
tutti e due i genitori.