(CODICE CIVILE-art. 261)
                              Art. 261. 
 
              (Obblighi dei genitori verso il figlio). 
 
  Il genitore naturale e' tenuto a mantenere il figlio  riconosciuto,
a educarlo e  ad  istruirlo  conformemente  a  quanto  e'  prescritto
dall'art. 147. Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i  genitori,
essi  devono  contribuire  alle  spese  in  proporzione  delle   loro
rispettive sostanze.