Art. 261. (Obblighi dei genitori verso il figlio). Il genitore naturale e' tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto e' prescritto dall'art. 147. Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, essi devono contribuire alle spese in proporzione delle loro rispettive sostanze.