(CODICE CIVILE-art. 262)
                              Art. 262. 
 
                        (Cognome del figlio). 
 
  Il figlio naturale  assume  il  cognome  del  genitore  che  lo  ha
riconosciuto, o quello del padre, se congiuntamente  o  separatamente
e' stato riconosciuto da entrambi i genitori.