Art. 263.
(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita').
Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita'
dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e
da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione.
L'azione e' imprescrittibile.