(CODICE CIVILE-art. 263)
                              Art. 263. 
 
    (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'). 
 
  Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di  veridicita'
dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto  e
da chiunque vi abbia interesse. 
 
  L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione. 
 
  L'azione e' imprescrittibile.