(CODICE CIVILE-art. 264)
                              Art. 264. 
 
              (Impugnazione da parte del riconosciuto). 
 
  Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta'  o
lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento. 
 
  Tuttavia il tribunale con provvedimento in camera di consiglio,  su
istanza del pubblico ministero o del minore  che  abbia  raggiunto  i
sedici anni di eta', puo'  dare  l'autorizzazione  per  impugnare  il
riconoscimento, nominando un curatore speciale.