(CODICE CIVILE-art. 265)
                              Art. 265. 
 
                    (Impugnazione per violenza). 
 
  Il riconoscimento puo' essere impugnato  per  violenza  dall'autore
del riconoscimento entro un anno dal giorno in  cui  la  violenza  e'
cessata. 
 
  Se l'autore del riconoscimento  e'  minore,  l'azione  puo'  essere
promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.