(CODICE CIVILE-art. 266)
                              Art. 266. 
 
(Impugnazione  del  riconoscimento  per   effetto   di   interdizione
                            giudiziale). 
 
  Il riconoscimento  puo'  essere  impugnato  per  l'incapacita'  che
deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante  dell'interdetto
e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del  riconoscimento,
entro un anno dalla data della revoca.