(CODICE CIVILE-art. 267)
                              Art. 267. 
 
                   (Trasmissibilita' dell'azione). 
 
  Nei casi indicati  dagli  articoli  265  e  266,  se  l'autore  del
riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione,  ma  prima  che
sia  scaduto  il  termine,  l'azione   puo'   essere   promossa   dai
discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.