(CODICE CIVILE-art. 268)
                              Art. 268. 
 
              (Provvedimenti in pendenza del giudizio). 
 
  Quando e' impugnato il riconoscimento, il  giudice  puo'  dare,  in
pendenza  del  giudizio,  i  provvedimenti  che   ritenga   opportuni
nell'interesse del figlio.