Art. 14 1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957. 2. Il ritmo delle riduzioni e' determinato come segue: a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato; b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa: una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo; c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni e' determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10%. Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual'e' definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10%, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5% del dazio di base. Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30%, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10% del dazio di base. 4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956. 5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalita' seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga: almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa; almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa. La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo. 7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.