(Protocollo-art. 14)
                               Art. 14 
 
  1. Per ogni prodotto, il dazio di base  su  cui  vanno  operate  le
successive riduzioni e' costituito dal dazio applicato al  1  gennaio
1957. 
  2. Il ritmo delle riduzioni e' determinato come segue: 
    a) durante la prima tappa, si opera la prima  riduzione  un  anno
dopo l'entrata in vigore del presente Trattato; la  seconda  diciotto
mesi  dopo;  la  terza  alla  fine  del  quarto  anno   a   decorrere
dall'entrata in vigore del Trattato; 
    b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi
dopo l'inizio di tale tappa: una seconda riduzione  a  diciotto  mesi
dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo; 
    c) le riduzioni ancora da realizzare sono  applicate  durante  la
terza tappa; il ritmo di  tali  riduzioni  e'  determinato,  mediante
direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza  qualificata  su
proposta della Commissione. 
  3. Al momento della prima riduzione, gli Stati  membri  mettono  in
vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale  al  dazio  di
base diminuito del 10%. 
  Ad ogni ulteriore  riduzione,  ogni  Stato  membro  deve  abbassare
l'insieme dei suoi dazi in  modo  che  il  gettito  totale  dei  dazi
doganali, qual'e' definito dal paragrafo 4, sia  diminuito  del  10%,
restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno
pari al 5% del dazio di base. 
  Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora  superiore
al 30%, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10%  del  dazio  di
base. 
  4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui
al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il  valore
delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri
durante l'anno 1956. 
  5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi
precedenti  sono  regolati  mediante  direttive  del  Consiglio,  che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 
  6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle  modalita'
seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la  riduzione
dei dazi. Essi procurano di ottenere che la  riduzione  applicata  ai
dazi per i singoli prodotti raggiunga: 
    almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa; 
    almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa. 
  La Commissione rivolge loro ogni utile  raccomandazione  quando,  a
suo  giudizio,  possa  essere  compromesso  il  raggiungimento  degli
obiettivi definiti dall'art.  13  e  delle  percentuali  fissate  dal
presente paragrafo. 
  7. Le disposizioni del presente articolo possono essere  modificate
dal  Consiglio,  che  delibera  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.