(Protocollo-art. 15)
                               Art. 15 
 
  1. A  prescindere  dalle  disposizioni  dell'art.  14,  ogni  Stato
membro, durante il periodo transitorio, puo' sospendere interamente o
parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati
dagli altri Stati membri, e  ne  rende  edotti  questi  ultimi  e  la
Commissione. 
  2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre  i  loro  dazi
doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo piu'
rapido di quello previsto  all'articolo  14,  quando  cio'  sia  loro
consentito  dalla  loro  situazione  economica   generale   e   dalla
situazione del settore interessato. 
  La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri
interessati.