Art. 15 1. A prescindere dalle disposizioni dell'art. 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione. 2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto all'articolo 14, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.