Art. 106. Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamera' dinanzi a se' i denunziati e li ammonira' severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sara' compilato senza loro spesa. In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi. I gia' condannati per reati contro la proprieta' potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.