(Convenzione - art. 234)
                            Articolo 234 
                      Aree coperte dai ghiacci 
   Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare  leggi
e regolamenti non discriminanti intesi a prevenire, ridurre e  tenere
sotto controllo l'inquinamento marino provocato dalle  navi  in  aree
coperte da ghiacci entro i limiti  della  zona  economica  esclusiva,
dove condizioni climatiche particolarmente rigide e  la  presenza  di
ghiacci per la  maggior  parte  dell'anno  ostacolano  o  determinano
condizioni  di  eccezionale  pericolosita'  per  la  navigazione,   e
l'inquinamento  dell'ambiente  marino  provocherebbe  danni  gravi  o
scompensi  irreversibili  all'equilibrio  ecologico.  Tali  leggi   e
regolamenti  debbono  tenere  in  debito  conto  le  esigenze   della
navigazione nonche' la protezione e  la  preservazione  dell'ambiente
marino, sulla base della documentazione scientifica  piu'  affidabile
di cui si disponga.