(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 29)
                              Art. 29. 
 
    Lo scioglimento dell'Aero Club locale puo' essere deliberato  dal
Consiglio Federale dell'Aero Club  d'Italia,  per  gravi  motivi,  su
proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due  terzi  dei
soci riuniti in Assemblea. 
    In caso di  scioglimento,  l'Aero  Club  d'Italia  provvede  alla
nomina di un Commissario liquidatore e indica  l'Associazione,  dalle
analoghe finalita', cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive  la
destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'. 
    I Revisori dei  Conti,  in  carica  al  momento  della  messa  in
liquidazione, continuano a esercitare le  proprie  funzioni  fino  al
termine delle operazioni relative.