Art. 29. Lo scioglimento dell'Aero Club locale puo' essere deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due terzi dei soci riuniti in Assemblea. In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalita', cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'. I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.