Art. 30. Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, o a richiesta della meta' piu' uno dei soci dell'Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia puo' sfiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi disciolti. Tale termine puo' essere prorogato, in caso di necessita', dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia secondo le esigenze.