(CODICE CIVILE-art. 2720)
                             Art. 2720. 
 
                       (Efficacia probatoria). 
 
  L'atto di ricognizione o  di  rinnovazione  fa  piena  prova  delle
dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si  dimostra,
producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione  o
nella rinnovazione.