(CODICE CIVILE-art. 2721)
                             Art. 2721. 
 
                 (Ammissibilita': limiti di valore). 
 
  La prova per testimoni dei  contratti  non  e'  ammessa  quando  il
valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. 
 
  Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre  il
limite anzidetto, tenuto conto  della  qualita'  delle  parti,  della
natura del contratto e di ogni altra circostanza.