(CODICE CIVILE-art. 2723)
                             Art. 2723. 
 
          (Patti posteriori alla formazione del documento). 
 
  Qualora si alleghi che, dopo la  formazione  di  un  documento,  e'
stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto  di  esso,
l'autorita'  giudiziaria  puo'  consentire  la  prova  per  testimoni
soltanto se, avuto riguardo alla qualita' delle  parti,  alla  natura
del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano
state fatte aggiunte o modificazioni verbali.