(CODICE CIVILE-art. 2724)
                             Art. 2724. 
 
          (Eccezioni al divieto della prova testimoniale). 
 
  La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso: 
    1) quando vi e' un principio di prova  per  iscritto:  questo  e'
costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro  la
quale e' diretta la domanda o  dal  suo  rappresentante,  che  faccia
apparire verosimile il fatto allegato; 
    2) quando il contraente e'  stato  nell'impossibilita'  morale  o
materiale di procurarsi una prova scritta; 
    3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto  il  documento
che gli forniva la prova.