Art. 2725. (Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta). Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.