(CODICE CIVILE-art. 2725)
                             Art. 2725. 
 
(Atti per i quali e' richiesta la  prova  per  iscritto  o  la  forma
                              scritta). 
 
  Quando, secondo la legge o la volonta' delle  parti,  un  contratto
deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni  e'  ammessa
soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. 
 
  La stessa regola si applica nei casi in cui  la  forma  scritta  e'
richiesta sotto pena di nullita'.