(CODICE CIVILE-art. 2728)
                             Art. 2728. 
 
                (Prova contro le presunzioni legali). 
 
  Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore
dei quali esse sono stabilite. 
 
  Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge  dichiara
nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non  puo'  essere
data prova contraria, salvo che questa  sia  consentita  dalla  legge
stessa.